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italia.it: esiti giuridici in tema di inaccessibilità informatica

Abstract

Dopo lunga gestazione, muove i primi passi italia.it, il portale del turismo italiano. Da più parti si lamenta la violazione delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, contenute nella legge 4 gennaio 2004 e nelle successive disposizioni attuative. Al fine comprendere quali siano le conseguenze giuridiche della affermata inaccessibilità del portale, questo articolo offre un contributo di metodo, utile anche al fine di comprendere come funziona (o non funziona) la legislazione italiana in materia di accessibilità informatica.

Griglia di verifica

Per inquadrare correttamente le conseguenze giuridiche dell'inaccessibilità di un sito è sufficiente utilizzare una scheda di verifica, come quella che proponiamo di seguito, limitata - per brevità - alla sola legge 4/2004 ed estranea ad altre legislazioni, quali il Codice dell'Amministrazione Digitale, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in materia di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, o la legge 16 marzo 2006, n. 67, in tema di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Verifica

  1. fase uno [lato oggetto]

    • il sito può essere valutato ai fini della legge 4/2004?

    • riferimento: articolo 1 legge 4/2004

  2. fase due [lato soggetto]

    • l'autore del sito rientra tra i soggetti obbligati al rispetto della legge 4/2004?

    • riferimento: articolo 3 legge 4/2004

  3. fase tre [lato accessibilità]

    • il contenuto del sito è accessibile?

    • riferimento: decreto ministeriale 8.7.2005 - Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici

  4. fase quattro [lato conseguenze]

    • quali sono gli esiti della inaccessibilità di un sito?

    • riferimenti: articoli 4 e 9 legge 4/2004

[I] italia.it può essere valutato ai fini della legge 4/2004?

italia.it è soggetto alla legge 4/2004? Così formulata, la domanda è sbagliata: italia.it non è un soggetto, ma un oggetto. La domanda corretta è questa: italia.it costituisce un ambito informativo, o di servizio, cui applicare i requisiti tecnici per l'accessibilità agli strumenti informatici contenuti nel decreto ministeriale 8 luglio 2005? la legge Stanca non dichiara, infatti, l'oggetto a cui si applica: l’unica indicazione da questo punto di vista è negativa, là dove all’articolo 3 afferma che le disposizioni della Legge

“in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili”.

Esiste una spiegazione della scelta del legislatore, che qui non è il caso di trattare: diciamo che, trattandosi di un sito internet "destinato a veicolare informazioni o erogare servizi", secondo la definizione di ^sito^contenuta nel decreto ministeriale 8 luglio 2005, ed assumendo che tali informazioni e servizi siano di interesse pubblico, la risposta è positiva.

[II] L'autore del portale rientra tra i soggetti obbligati al rispetto della legge 4/2004?

Innovazione italia S.p.a. e legge Stanca

Si legge su italia.it:

"l'iniziativa è stata sviluppata" [dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri] "con il supporto operativo di Innovazione italia S.p.A. e dal raggruppamento temporaneo di imprese selezionato per la fornitura, composto da IBM italia S.P.A, itS S.p.A e Tiscover AG".

Il che a significare che italia.it è stato realizzato da Innovazione italia S.p.A., società del gruppo Sviluppo italia, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutto ciò in attuazione dell’articolo 12 della legge 14 marzo 2005, n. 80 [nota 1], con cui il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio si è assunto il compito di concludere, "attraverso opportune convenzioni", l'iniziativa già nota come progetto Scegli italia. La domanda è se Innovazione italia S.p.A. rientra tra i soggetti che l'articolo 3 della legge Stanca definisce come "erogatori" e quindi tenuti al rispetto della legge: la risposta non è semplicissima. L'articolo 3 della legge Stanca distingue tra soggetti istituzionali, ossia pubbliche amministrazioni secondo la definizione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e soggetti meta-istituzionali, ossia soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di svolgere servizi pubblici o di pubblico interesse. Innovazione italia S.p.A. si dichiara:

"società strumentale costituita grazie ad una partnership tra Sviluppo italia e il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, per dare attuazione ai programmi del Governo relativi allo sviluppo della Società dell'Informazione e al piano di e-government" [nota 2].

Certamente Innovazione italia S.p.A. non può definirsi un soggetto erogatore istituzionale, ossia una pubblica amministrazione [nota 3]. Resta da vedere se Innovazione italia S.p.a. rientra tra gli altri soggetti elencati all'articolo 3, ossia:

  1. enti pubblici economici;

  2. aziende private concessionarie di servizi pubblici;

  3. aziende municipalizzate regionali;

  4. enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;

  5. aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;

  6. aziende appaltatrici di servizi informatici.

Innovazione italia S.p.A. non è un ente pubblico economico (a), non è un'azienda municipalizzata regionale (c), non è un ente di assistenza e di riabilitazione pubblico (d). Possiamo definirla un'azienda privata concessionaria di servizi pubblici (a) o un'azienda appaltatrice di servizi informatici (f)? Né l'una né l'altra: vuoi perché nella fattispecie non c'è alcun appalto, vuoi perché non si tratta di un'"azienda privata", pur con l'ambiguità dei contorni di una simile espressione, tutto meno che tecnica. Resta l'ipotesi delle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico (e). Non possedendo lo Statuto di Innovazione italia S.p.A. ci dobbiamo accontentare di quello che troviamo nel sito [nota 4], dove la missione della società viene dichiarata quella di

"promuovere, accelerare e diffondere lo sviluppo produttivo e imprenditoriale aumentando la competitività del Paese, attraverso tre aree di intervento: creazione e sviluppo d'impresa, attrazione degli investimenti, supporto alla Pubblica Amministrazione".

Francamente non sembra si tratti di aree coincidenti con quelle dell'articolo 3. Va bene la prevalente partecipazione pubblica, ma non si parla di trasporto né di telecomunicazioni. E quindi? La risposta è negativa: Innovazione italia S.p.A. non sembra, in sé, tenuta ad applicare la legge Stanca.

Presidenza del Consiglio e legge Stanca

Se Innovazione italia S.p.A. non rientra tra i soggetti erogatori secondo la legge Stanca, certamente vi rientra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di organo di coordinamento del Governo italiano (articolo 92 Costituzione). L'articolo 12, comma 8, della legge 80/2005 sul punto è chiaro: il compito di provvedere alla realizzazione dell'iniziativa, sia pure "attraverso opportune convenzioni", spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Il fatto che, per legge, si sia già provveduto ad individuare il soggetto deputato alla realizzazione dell'iniziativa non sottrae la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla applicazione della legge. Il che si tramuta nelle seguenti, e legittime, domande:

Un'interrogazione parlamentare a questo proposito sarebbe la benvenuta.

[III] italia.it è accessibile?

Secondo quanto affermano i tecnici, e come Sviluppo italia ammette [nota 5], italia.it non rispetta appieno i ventidue requisiti o comunque non li rispetta in tutto il sito. Il che darebbe il via ad una serie complessa di riflessioni circa le conseguenze giuridiche di una simile circostanza, che però interessano solo il committente, ossia la Presidenza del Consiglio, perché per la legge Stanca il rispetto, o meno, dei requisiti di accessibilità è un corollario, da collocarsi nell'ordine della corretta (o non corretta) esecuzione del contratto. La legge non contiene, infatti, una norma positiva a questo proposito [nota 6]: il legislatore ha inteso sanzionare non il dato sostanziale, ossia il mancato rispetto dei requisiti, ma il dato formale, ossia l'assenza di una previsione espressa contenuta nell'accordo intervenuto. In altre parole: il problema non è se il sito è accessibile o meno, ma se il contratto contenga o meno la previsione del rispetto dei requisiti citati.

[IV] Quali sono gli esiti della inaccessibilità di italia.it?

La domanda principe è: le "convenzioni" di cui parla l'articolo 12 della legge 80/2005 equivalgono ad un contratto? Se la risposta è no, la legge non si applica né verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri né, come abbiamo visto, verso Innovazione italia, perchè, come noto, la legge Stanca opera soltanto in presenza della duplice condizione:

  1. che il soggetto rientri tra quelli obbligati (articolo 3);

  2. che ci sia un contratto (articolo 4).

Se la risposta è sì, la legge si applica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri verso Innovazione italia. In questo caso, delle due l'una:

  1. o l'accordo prevede il rispetto dei requisiti di accessibilità, e allora il contratto è valido anche se il sito non rispetta in toto i requisiti, fermo restando l'onere della Presidenza di attivarsi perchè il contratto sia rispettato, ovviamente tenendo presente la complessità del progetto;

  2. o l'accordo non prevede il rispetto dei requisiti di accessibilità, ed allora è nullo, senza possibilità di una sua sanatoria successiva [nota 7].

Conclusioni

Insomma: tanta fatica per scrivere la legge e tanto impegno per difenderne la ^chiarezza^ [nota 8], quando poi si scopre che la realtà è più complessa della fantasia del legislatore, cui sarebbe bastato affermare che ogni erogazione di servizi di pubblico interesse deve essere accessibile, indipendentemente dal veicolo, dal contenitore e dal soggetto.

«Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia»: l'ammonimento di Amleto appare sempre più attuale, mentre è ineludibile un impegno serio verso l'accessibilità dei testi legislativi.Inizio articolo

Note al testo
Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:
Nota 8:

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