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Legge Stanca: soggetti erogatori

Indice

Sintesi divulgativa

Questo articolo affronta le problematiche legate all'interpretazione del primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, detta legge Stanca dal nome del ministro proponente. La norma individua i soggetti obbligati alla applicazione della legge, scegliendo di elencarne una platea amplissima, in parte utilizzando la tecnica del rinvio ad altra normativa, in parte elencando altre realtà. L'articolo mira a ricostruire i numerosi soggetti interessati, evidenziando nel contempo come l'assenza di una disposizione che dichiari espressamente l'oggetto della legge giochi un ruolo importante nel chiarire la reale portata della norma, da ricostruirsi alla luce della erogazione, o meno, di un servizio pubblico o di pubblico interesse. L'esame dei casi di inapplicabilità della legge Stanca è contenuto nell'articolo Legge Stanca: sistemi esclusi.

Destinatari della legge 4/2004: impianto generale della legge

La legge 9.1.2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", distingue tra:

Trattiamo in questa sede dei primi.

La norma: art. 3 della legge 4/2004

Dispone l'art. 3 della legge 4/2004 [nota ^Materiali^ a piè di pagina] :

(Soggetti erogatori)

  1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

  2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Soggetti erogatori: di cosa?

Il primo comma dell'art. 3 individua come erogatori due gruppi di soggetti:

Entrambi sono definiti come soggetti erogatori. Ma di cosa?

La domanda non è per nulla oziosa. A meno di non ritenere che il legislatore italiano abbia definitivamente abbandonato qualsiasi tentativo di "qualità della regolazione" (Sandulli, 2005) e se è vero che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 delle Preleggi al Codice Civile), dobbiamo pur chiederci per  quale motivo sia stata usata l'espressione soggetti erogatori invece che, più semplicemente, soggetti obbligati per individuare i destinatari. Nella lingua italiana erogatore è un fornitore, un distributore; nell'accezione latina erogare indica, se detto delle acque, l'atto del fornire attraverso una rete di distribuzione. Se quindi va assegnato un senso all'intitolazione dell'articolo, esso va ricercato nel dato positivo della erogazione di un servizio pubblico o di pubblico interesse, in armonia con la tecnica di scrittura utilizzata per gli articoli 1 (Obiettivi e finalità) e 2 (Definizioni) della legge [nota 2]. I soggetti tenuti alla applicazione della legge Stanca vanno dunque individuati non semplicemente con quelli elencati nel primo comma dell'art. 3 ma, più correttamente, con quelli

qui ricompresi in quanto erogatori di servizi "informatici o telematici" aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse.

L'utilità di una simile precisazione viene in evidenza quando si riflette sul fatto che la legge Stanca non contiene una norma che ne delinei l'ambito applicativo. Così, in assenza di una disposizione introduttiva che dica a chiare lettere "gli obblighi in materia di accessibilità si applicano a ...", la circostanza dell'essere ricompresi all'interno della elencazione dell'art. 3 non è di per sé garanzia di soggezione alla legge. I soggetti elencati nella seconda parte dell'art. 3 non possono infatti essere ritenuti obbligati alla applicazione della legge solo perchè citati, ma, piuttosto, in quanto - e quando - eroghino servizi "informatici o telematici" aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse: si vedano i casi di RAI, Vodafone e Pio Albergo Trivulzio trattati, a mò di esempio, in Accessibilità: navigare tra le maglie del Diritto.

Soggetti  erogatori ^istituzionali^

L'articolo 3 della legge Stanca non definisce le pubbliche amministrazioni cui dichiara di applicarsi. Per farlo, utilizza la tecnica del rinvio ad altra normativa, e precisamente al Testo Unico del Pubblico Impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il cui articolo 1, comma 2, definisce pubbliche amministrazioni:

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'elenco non è esaustivo, disponendo in tal senso l'espressione "ivi compresi" e non ha pretese di organicità, essendo il frutto di integrazioni ed aggiunte operate al corpo del Testo Unico del pubblico impiego dalla legge 145/2002 [nota 3]. Può essere utile qualche nota alle singole voci:

Soggetti erogatori ^altri^

Le pubbliche amministrazioni non esauriscono la platea dei soggetti tenuti alla applicazione della legge Stanca. Il legislatore ha infatti ritenuto opportuno inserire tra i soggetti obbligati altre realtà, elencate nella seconda parte dell'art. 3, comma 1, della l. 4/2004. E precisamente:

Inutile cercare una ragione di organicità nell'elenco: l'elemento che accomuna questi soggetti, assai diversi tra loro, va ricercato nel dato positivo della erogazione di un servizio pubblico o di pubblico interesse. A differenza dell'elenco dei soggetti istituzionali, questo ha carattere esaustivo. Come tale non è interpretabile analogicamente: in altre parole, l'obbligo di rispetto della legge Stanca previsto per questi soggetti non può essere esportato verso soggetti non espressamente ricompresi nell'elenco.

Qualche nota alle singole voci:

Soggetti erogatori: modalità  di controllo

Giova per completezza ricordare che se l'art. 3 della legge Stanca individua i soggetti tenuti alla applicazione della legge, è l'art. 9 del Regolamento che disciplina le modalità di verifica nei loro confronti. Abbiamo affrontato il tema del controllo in Legge Stanca: vigilanza e compiti amministrativi di controllo, cui rinviamo per eventuali approfondimenti. Ai fini che qui interessano ricordiamo che:

in nessuna parte della Legge e del Regolamento si dice a chi tocchi controllare i soggetti erogatori ^altri^, diversi dalle amministrazioni pubbliche. Un intervento del legislatore sul punto è quindi quanto mai urgente.Inizio articolo

Note al testo
Materiali:
Nota 1:
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