Legge Stanca: vigilanza e compiti amministrativi di controllo [nota integrativa]
Sulla nozione di "amministrazione statale" come richiamata all'art. 9, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge Stanca
Per un approfondimento sulla nozione di amministrazione statale e sulle teorie che si susseguono intorno ad essa, si veda: voce Amministrazione statale (organizzazione dell'), par. 1.2, p. 1 in Enciclopedia Giuridica Treccani, voce Amministrazione pubblica in Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, p. 239. Senza avventurarci nella teoria del diritto amministrativo, basti dire che ai fini che ci interessano che:
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la legge Stanca dichiara di applicarsi alle "pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
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la norma in questione dichiara che per pubbliche amministrazioni "si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
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ai fini del (sottolineo, del) d.lgs. 165/2001, quindi, i soggetti elencati sono amministrazioni dello Stato.
Se è così, possiamo essere autorizzati a ritenere
che l'espressione "amministrazione statale" contenuta nell'art. 9
del Regolamento sia in tutto equivalente all'espressione "amministrazioni
dello Stato" contenuta nel d.lgs. 165/2001 e che quindi, per il solo fatto
del rinvio ad altra disposizione i poteri di controllo descritti all'art. 9,
comma 2, del Regolamento debbono intendersi estesi a tutti i soggetti elencati
nel d.lgs. 165/2001? La risposta non è (o non può essere) così
semplice. In primo luogo perchè le due norme (art. 3 della legge e art.
9 del Regolamento) sono tra loro profondamente diverse per finalità e
contenuto, in quanto mentre la prima tende a definire, attraverso la deprecata
tecnica del rinvio ad altra disposizione, i soggetti destinatari della normativa,
la seconda individua attori, processi e destinatari delle verifiche, peraltro
senza alcuna pretesa di esaustività, come vedremo nel paragrafo che segue.
In secondo luogo perchè la patente (mi si passi il termine) di amministrazione
statale non può essere attribuita automaticamente a soggetti tra loro
diversissimi solo per il fatto di essere contemplati in una elencazione scritta
per altra e diversa normativa (nella specie, impiego pubblico). In altre parole:
se il legislatore avesse voluto effettivamente identificare i soggetti destinatari
della verifica di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento in quelli descritti
all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001, lo avrebbe detto espressamente. Più
corretto è quindi, ad avviso di chi scrive, ritenere per queste ragioni
l'espressione "amministrazione statale" contenuta nell'art. 9 per
quello che è, ossia riferita agli enti di diritto pubblico emanazione
diretta dello Stato.