Legge Stanca: vigilanza e compiti amministrativi di controllo
I speak not to disprove what Brutus spoke,
But here I am to speak what I do know
(Julius Caesar III, II)
Indice
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La ripartizione dei compiti di vigilanza e verifica dei siti Internet
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Soggetti erogatori e soggetti privati: valutazione dell'accessibilità
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Mancato o tardivo adeguamento successivamente all'intervento del CNIPA
Sintesi divulgativa
Pur non contenendo un obbligo espresso di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, la legge Stanca - legge 9.1.2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" - prevede un meccanismo di riscontro dell'accessibilità o, meglio, del rispetto dei requisiti tecnici fissati tramite l'art. 11. Ciò avviene attraverso una ripartizione dei compiti di verifica e di vigilanza tramite enti e procedure determinati, descritti parte nella legge, parte nel Regolamento di attuazione. Questo articolo esamina gli articoli della legge Stanca e del Regolamento di attuazione attraverso i quali il legislatore fissa compiti e contenuti della verifica della accessibilità dei siti internet dei così detti "soggetti erogatori", ossia dei soggetti indicati dall'art. 3 della legge come tenuti alla sua applicazione.
La ripartizione dei compiti di vigilanza e verifica dei siti Internet
La legge Stanca affida:
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alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di:
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vigilare sul rispetto “da parte delle amministrazioni statali” delle disposizioni della legge (art. 7, c. 1, lettera b);
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a regioni, province autonome e enti locali, il compito di:
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vigilare “sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge” (art. 7, c. 2) [nota 1];
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al Regolamento di attuazione il compito di:
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fissare le modalità di verifica del mantenimento del requisito di accessibilità in capo ai soggetti privati, ossia diversi da quelli di cui all'art. 3, che abbiano fatto richiesta di valutazione dei propri siti internet o del materiale informatico prodotto(art. 6)
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Il Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005:
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indica i criteri e principi generali perchè "i servizi realizzati tramite servizi informatici" possano definirsi accessibili (art. 2, c. 1);
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affida al Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) [nota 2] il compito di istituire, con proprio provvedimento, "l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet" (art. 3, c. 1);
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rimette al decreto ministeriale di cui all'art. 11 della legge Stanca il compito di fissare a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c); b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1; c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui all’articolo 4, comma 1, nonché l’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall’articolo 7, c. 2, per l’espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7 (art. 3, c. 5);
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fissa, quanto ai soggetti privati, ossia soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge Stanca:
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modalità di richiesta della valutazione (art. 4);
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le ipotesi in cui si rende necessario un aggiornamento della valutazione di accessibilità (art. 6);
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il contenuto dei poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati da parte del CNIPA (art. 7);
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indica, quanto ai soggetti erogatori, ossia i soggetti istituzionali e comunque quelli tenuti alla sua applicazione ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge Stanca:
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modalità di utilizzo del logo attestante il possesso del requisito di accessibilità (art. 8);
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contenuto e modalità dei controlli (art. 9).
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Questo articolo tratta unicamente del controllo svolto su questi ultimi.
Soggetti erogatori e soggetti privati: valutazione dell'accessibilità
La legge Stanca e il Regolamento definiscono:
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"soggetti erogatori" quelli tenuti alla applicazione della legge: essi sono elencati nell'art. 3 della legge [nota 3];
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"soggetti privati" quelli diversi dai soggetti elencati all'art. 3 citato (art. 1, c.1, lettera g, Regolamento) che chiedono l'autorizzazione ad esibire il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità di cui all'art. 5 del Regolamento.
I primi:
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"provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche" e, in caso di riscontro positivo, sono autorizzati, previa segnalazione al Cnipa, ad utilizzare il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità di cui all'art. 5 (art. 8 Regolamento);
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possono, "nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004", acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 del Regolamento (art. 3, comma 4, Regolamento). La disposizione utilizza l'espressione "servizi" in una accezione in parte diversa da quella originaria, appartenente all'alveo degli appalti pubblici, contraendo il testo dell'art. 4 della legge Stanca: è ragionevole ritenere che quando si parla di "servizi realizzati tramite contratto" ci si debba riferire (anche) ai siti internet realizzati a seguito di contratto.
I secondi:
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possono richiedere l’autorizzazione ad utilizzare il logo di cui all'art. 5 , allegando l’attestato di accessibilità rilasciato a tal fine da uno dei valutatori (art. 4 del Regolamento);
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sono tenuti a richiedere un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità nel caso di "modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell’autorizzazione", da svolgersi anteriormente al termine di validità della stessa, fissato in dodici mesi (art. 6 Regolamento);
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sono soggetti ai poteri ispettivi di controllo descritti nell'art. 7 del Regolamento.
Controlli esercitabili sui soggetti erogatori
Le modalità di controllo su soggetti elencati nel comma 1 dell'art. 3 della legge Stanca sono fissate nell'art. 9 del Regolamento. Questo:
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impone all'amministrazione pubblica centrale la nomina di un responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, senza compensi aggiuntivi (art. 9, c. 1);
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affida:
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alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare, avvalendosi del CNIPA, il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti” dalle amministrazioni statali (art. 9, c. 2);
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a regioni, province autonome e enti locali, il compito di organizzare "autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto" (art. 9, c.3);
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indica le modalità di verifica nei confronti delle (sole) amministrazioni statali (art. 9, c. 2).
L’esito della verifica, quale che esso sia, viene comunicato al dirigente responsabile. Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate “anomalie”, il CNIPA richiede “all’amministrazione statale la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione” [nota 4].
Lemmi, interrogativi
Dalla lettura delle disposizioni del Regolamento elencate sorgono non pochi interrogativi. Ne indichiamo alcuni:
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art. 3, comma 4 ("Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4 ..."): la disposizione utilizza l'espressione "servizi" in una accezione in parte diversa da quella originaria, appartenente all'alveo degli appalti pubblici, contraendo il testo dell'art. 4 della legge Stanca: è ragionevole ritenere che quando si parla di "servizi realizzati tramite contratto" ci si debba riferire (anche) ai siti internet realizzati a seguito di contratto;
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art. 9, comma 2 ("... la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti ..."): l'espressione “mantenimento” [nota 5] presuppone che il sito oggetto della "verifica" abbia già soddisfatto positivamente i requisiti tecnici di cui all'art. 11; si tratta quindi di un controllo volto a verificare che l'accessibilità del sito e dei servizi da questo offerti, già certificati, perdurino nel tempo; è assente un compito analogo che abbia per oggetto la mancata applicazione in sé della legge, ossia la messa in rete da parte di una amministrazione statale di un sito che, realizzato con contratto, non risulti rispettoso delle linee guida sin dalla sua pubblicazione;
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art. 9, comma 2 (" ... qualora siano riscontrate anomalie ..."): la dizione “anomalie” [nota 6] presenta contorni quantomeno indefiniti; se è certamente da ritenersi che si tratti di discordanze rispetto alle linee guida, al tempo stesso la peculiarità del termine suggerisce di ritenere che il CNIPA possa andare al di là delle semplici violazioni dei Requisiti Tecnici di cui all’art. 11 della legge, riferendosi piuttosto al più vasto ambito dei “Criteri e principi generali per l’accessibilità” stabiliti dall’art. 2 del Regolamento di attuazione. Quali, ad esempio, facilità e semplicità d’uso, separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, rispondenza alle esigenze dell’utente e soddisfazione nell’uso dell’interfaccia;
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art. 9, comma 2 ("... previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata ..."): l'espressione “amministrazione statale” non è di semplicissima definizione nel contesto normativo in cui è collocata e giusto il sistema di rinvii ad altra disposizione adottato dal legislatore all'art. 3 della legge. Chi fosse interessato può approfondire alla nota 7 a piè di pagina.
Soggetti erogatori esclusi dalla verifica
L'art. 3 della legge Stanca individua i soggetti tenuti alla applicazione della legge. L'art. 9 del Regolamento disciplina le modalità di verifica nei loro confronti. Se:
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al CNIPA sono affidati i controlli verso le amministrazioni dello Stato (art. 7, c. 1, lettera b, legge Stanca; art. 9, c. 2, Regolamento) e i poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati (art. 7, Regolamento);
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regioni, province autonome e enti locali sono delegate a vigilare autonomamente (come?) “sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge” (art. 7, c. 2, legge Stanca; art. 9, c. 3, Regolamento);
chi controlla i soggetti non istituzionali obbligati all'applicazione della legge indicati nella seconda parte del comma primo dell’art. 3, ossia:
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aziende private concessionarie di servizi pubblici;
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aziende municipalizzate regionali;
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enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
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aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
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aziende appaltatrici di servizi informatici?
La legge non lo dice. L'art. 9 del Regolamento nulla dispone, infatti, a questo proposito, né sono rinvenibili disposizioni di rinvio ad provvedimenti ancora da assumersi, come d'altro canto deve essere se si pone mente all'intitolazione di carattere generale dello stesso.
Mancato o tardivo adeguamento successivamente all'intervento del CNIPA
Ed infine. Quid iuris nell’ipotesi di mancato o tardivo adeguamento da parte dell’amministrazione statale ^colpevole^ all'invito rivolto dal CNIPA ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di attuazione? Esclusi i poteri sostitutivi, assente una disposizione sanzionatoria dedicata, resta l’ipotesi della responsabilità generale di cui agli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sempre che nel contenuto e nell’estensione dell’obbligazione di risultato incombente al dirigente incaricato rientri il compito di assicurare la rispondenza del sito ai criteri di accessibilità stabiliti tramite il decreto di cui all’art. 11: tema già trattato in occasione dell'esame dell'art. 9 [nota 8], cui basti forse aggiungere che non è certo al CNIPA che può essere rimessa l'attivazione delle procedure di infrazione nei confronti del dirigente.
Conclusioni
Attraverso l'articolo 9 del Regolamento attuativo il legislatore
ha inteso fissare compiti e contenuti della verifica della accessibilità dei
siti internet dei "soggetti erogatori", ossia dei soggetti tenuti alla
applicazione della legge Stanca. L'ampiezza e la rilevanza dei soggetti esclusi dalle
modalità di verifica dettate nel Regolamento attuativo
appaiono, senza ombra di dubbio, il punto maggiormente dolente della
disposizione. Assolta la previsione relativa all'inserimento nei contratti
del rispetto dei requisiti tecnici, se essi non vengono in tutto o in parte
soddisfatti la risoluzione del problema è affidata ad un contraddittorio tra
due contraenti: soggetto erogatore, da un lato, suo fornitore, dall'altro.
Tutto ciò affaccia, ad avviso di chi scrive, il rischio di degradare l'accessibilità da valore universale
a dato contrattuale, come tale rimesso alla volontà dei contraenti.
Note al testo
Nota 1:
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Disposizione dai contorni indefiniti nell’ottica delle attribuzioni riservate: la Provincia Autonoma di Trento ha infatti impugnato avanti la Corte Costituzionale gli articoli 7, comma 2, e e 10 della legge 4/2004 per violazione:
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del DPR 670/1972 (art. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, art. 9, nn. 2 e 10, art. 16;
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degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 266/1992;
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dell’art. 117 Cost. e dell’art. 10 l. cost. n. 3/2001;
sostenendo che la “la l. 4/2004 non si limita a porre nella materia nuove norme […] ma ne dispone la diretta applicabilità alla Provincia, facendo sorgere obblighi a carico dell’amministrazione provinciale, attribuendo funzioni amministrative a organi statali e prevedendo per di più l’emanazione, nella stessa materia, di un regolamento governativo”. Vale ricordare, per inciso, che è proprio la Provincia di Trento ad aver imposto, con legge prov. 10.9.2003, n. 8, che “i siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società controllate o partecipate dalla provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida definite a livello internazionale nell’ambito dell’iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C)” (art. 23, c. 1). [torna al testo]
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Nota 2:
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Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 4, comma 1: “1. è istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.” Il sito del CNIPA è all’indirizzo http://www.cnipa.gov.it/site/it-it . [torna al testo]
Nota 3:
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Legge 9.1.2004, n. 4, art. 3 (Soggetti erogatori): "1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici". [torna al testo]
Nota 4:
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Regolamento di Attuazione dell'art. 10 legge 9 gennaio 2004, n.4, art. 9:
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[omissis]
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“Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione” (comma 2);
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“Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente decreto” (comma 3). [torna al testo]
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Nota 5:
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man|te|ni|mén|to s.m. CO 1 l’assicurare la continuità di qcs.; il fare in modo che qcs. duri a lungo, rimanga inalterato, non venga meno: il m. della disciplina, dell’ordine pubblico | dieta di m., particolare regime alimentare che si segue dopo una dieta allo scopo di mantenere il peso forma raggiunto 2 il far durare in una determinata condizione, in una determinata situazione: m. in funzione, in vita 3 il tenere fede a qcs.: il m. di un impegno, della parola data 4 il provvedere ai mezzi di sostentamento per qcn.: il m. dei figli 5 manutenzione di macchinari, strade, edifici e sim.
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Dizionario della lingua italiana, a cura di Giovanni De Mauro, lemma mantenimento. [torna al testo]
Nota 6:
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a|no|ma|lì|a s.f. 1) CO irregolarità, deviazione dalla norma: a. di funzionamento di una macchina 2) TS med., presenza di caratteri somatici o psichici insoliti, spec. per difetti congeniti o ereditari: a. anatomica, costituzionale, funzionale 3a) TS ling., per i grammatici greci della scuola di Pergamo: teoria secondo cui la mancanza di regolarità nella formazione e flessione delle parole è il principio fondamentale della lingua 3b) TS gramm., irregolarità nella flessione dei nomi e dei verbi 4a) TS astron., misura angolare della distanza di un corpo orbitante dall’asse maggiore dell’orbita 4b) OB TS astron., mancanza di circolarità dell’orbita dei pianeti 5) TS mat., in un sistema di coordinate polari, la misura dell’angolo formato dall’asse polare e dalla retta passante per il polo e per il punto di cui si vuole individuare la posizione.
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Dizionario della lingua italiana, a cura di Giovanni De Mauro, lemma anomalia. [torna al testo]
Nota 7:
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Il tema, di qualche interesse per un cultore di materie giuridiche, è stato trattato nella prima versione di questo articolo ma è del tutto incomprensibile per il normale lettore: per brevità ho omesso di riportarlo. Chi fosse interessato può accedere alla nota integrativa esterna [torna al testo]