Accessibilità e soggettività nella legge Stanca: note al testo
Note
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Legge Stanca, 9 gennaio 2004, n. 4, art. 2, comma 1, lettera a. Ricordo che la legge è stata approvata a larga maggioranza trasversale.
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Nel 2003, anno del disabile, numerosi cittadini comuni, disabili, esperti web hanno partecipato alla preparazione di diversi disegni di legge e alla sensibilizzazione sul tema, agendo in vario modo (liste di discussione, manifestazioni, convegni ecc.). I disegni di legge sono reperibili negli atti ufficiali, con riferimento al primo firmatario, secondo queste diciture: C.232 Piscitello, C.494 Bono, C.2950 Jannone, C.3486 Campa, C.3713 Labate, C.3845 Zanella, C.3846 Di Teodoro, C.3862 Lusetti. Nel disegno di legge unificato C.2546, approvato alla Camera, sono state inoltre assorbite le tre proposte di legge presentate al Senato come: S.2073 Iovene, S.2114 Lauro e S.2163 Giarretta.
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L’articolo 2, comma 2, definisce le “tecnologie assistive” alla lettera b), cioè subito dopo aver definito “accessibilità” alla lettera a). La definizione di “tecnologie assistive” è la seguente: “gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici”.
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Regolamento di attuazione della legge Stanca, art. 1, lettera d) e lettera e) (il Regolamento è stato approvato il 25 febbraio 2005).
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Regolamento, cit., art. 1, lettera h).
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Studio sulle linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità (legge 4 del 2004, art. 11 comma a e b),versione approvata nel Dicembre 2004
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Legge Stanca sull’accessibilità: un esempio italiano, Quaderno 2, collana I Quaderni della Commissione permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate.
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La versione corrente è la 1.0, pubblicata il 5 maggio 1999. La versione 2.0 è stata pubblicata in bozza il 25 gennaio 2001 e da allora aggiornata otto volte, l'ultima delle quali il 19 novembre 2004.
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Autore di due libri molto famosi (Web usability, Milano, Apogeo, 2001; e, molto meno buono, Homepage Usability, Milano, Apogeo, 2002) e di una newsletter gratuita, "Alertbox". Su questi argomenti, il dibattito italiano, dopo un buon avvio nel 2000, è divenuto purtroppo molto provinciale e dilettantistico.
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Il problema è vero: considerare l’accessibilità qualcosa di misurabile solo oggettivamente è riduttivo. Ma non possiamo discuterne in questo articolo.
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La funzionalità della logica adottata dalla Metodologia e la coerenza interna di tale logica mi lasciano molto in dubbio, e fin dall’inizio del documento, dove si dice: “In linea di massima, il prodotto Web può essere inteso come complesso di informazioni digitali fruibili dall’utente tramite dispositivi informatici, anche in modo interattivo, mediante interfacce grafiche o testuali standard. Da questa definizione discende che il prodotto Web è nel suo insieme un prodotto software e che esso è disponibile all’uso mediante interfacce, che sono a loro volta prodotti software”.
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Il significato comune di ‘accessibile’ è quello per cui qualcosa può essere fruito, usato, raggiunto, attraversato, letto e così via. Qualche esempio: ‘cima inaccessibile’, ‘libro accessibile ai bambini’. Il significato comune di ‘accessibile’ è dunque generico, cioè applicabile a molti contesti diversi, e relativo, cioè valido solo soggettivamente, non universalmente, tant’è vero che una cima può essere inaccessibile a me ma non a Messner, e un libro può essere accessibile a me, ma non a mia figlia.
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In una serie di articoli apparsi su questo stesso sito.
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“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (Disposizioni preliminari al codice civile, art. 12 Interpretazione della legge).
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Dall’art. 3 del Regolamento risulta che il “Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet”. Peraltro, i valutatori dovrebbero intervenire solo per verificare l’accessibilità dei siti privati; per quelli dell’amministrazione pubblica sembrerebbe debba bastare la verifica tecnica.