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Legge Stanca: profili di incostituzionalità e Codice dell'amministrazione digitale

Marco, Michele, Giovanni

Marco abita a San Canevio, una paesino di poche anime alle porte di Venezia. Non ha disabilità particolari: il suo problema è l'età e una vista compromessa. A ottant'anni passati non può recarsi autonomamente in municipio perchè la villetta del figlio dove abita non è servita da mezzi pubblici. Il sito del suo comune gli risulta illeggibile: caratteri fissi e piccoli su uno sfondo indefinito composto da immagini del paese. Ha provato a chiedere agli uffici, ma la risposta è stata che il sito è fatto gratuitamente dal figlio del sindaco nel tempo libero e che non ci sono i soldi per realizzarne uno nuovo.

Michele abita a Gorgone Sannito, vicino a Roma: ha trentasei anni. Il suo problema è la cecità procurata da una disfunzione alla tiroide. Il sito della locale azienda sanitaria non è leggibile tramite un programma di sintesi vocale. Anche in questo caso niente da fare: il sito è realizzato internamente dall'azienda, già molto impegnata a mantenere l'esistente.

Giovanni abita a Mamette sul Naviglio, alle porte di Milano: ha quarantadue anni ed è affetto da disturbi ossessivo-compulsivi, con spasmi muscolari soprattutto agli occhi e agli arti superiori. Il sito del suo comune fa un utilizzo estremo di Flash: accedervi significa procurare a Giovanni una crisi. Le richieste dei suoi familiari al Comune sono rimaste inascoltate: il sito è un ^omaggio^ che fa parte di un pacchetto di fornitura informatica, il cui contratto scadrà nel 2012. Se ne riparlerà allora [nota 1].

La legge Stanca e i nuovi esclusi

Nessuno dei casi illustrati è ^coperto^ dalla legge 4/2004, nota come legge Stanca. Nei casi di Marco e Michele, è assente il presupposto per l'applicazione della legge, ossia un contratto [nota 2]. Nel caso di Giovanni, il contratto esiste, ma è solo all'epoca del suo eventuale rinnovo che potrà trovare applicazione l'art. 4 della legge. Viene da chiedersi se è accettabile una legge che se da un lato dichiara di voler regolamentare, favorendolo, "l’accesso dei soggetti disabili" - nessuno escluso - "agli strumenti informatici", dall'altro abbia un esito così ridotto rispetto agli obiettivi che si propone: quale che sia la risposta, essa è di poca o nulla utilità. Ciò che invece è utile evidenziare è che nei fatti la legge Stanca non tutela indistintamente ogni e qualsiasi soggetto con disabilità, ma solo quei soggetti che risiedano all'interno di ambiti territoriali le cui amministrazioni pubbliche di riferimento presentino siti internet realizzati in forza di contratti. Tutto ciò si risolve in un motivo discriminazione degli utenti con disabilità, fondato sulla collocazione spaziale degli stessi, non di rado peraltro espressione di censo differente.

L'incostituzionalità per omissione legislativa

Ci sono casi in cui la norma sottoposta a giudizio di costituzionalità appare illegittima non per quello che prescrive, ma per quello che non prescrive. Si tratta del tipico caso di leggi che, nella disciplina di determinate situazioni, si indirizzano a un particolare gruppo di soggetti, ma non menzionano un altro gruppo che si trovi nelle stesse condizioni o che abbia caratteristiche simili, senza una ragione che giustifichi la disparità di trattamento, determinando così una violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 della costituzione [nota 3]. Le sentenze che censurano l'omissione legislativa sono dette additive di principio. Esse non cercano di riparare alla situazione giuridica contraria alla costituzione prodotta dall’omissione legislativa ricostruendo la disposizione di legge con una nuova norma deducibile dai principi costituzionali; la Corte interviene infatti sulla normativa incostituzionale aggiungendo non una regola precisa, bensì un principio generalissimo, il quale:

In questo modo ad integrare l’omissione legislativa saranno i giudici ordinari, che dal principio costituzionale precisato nella sentenza dovranno ricavare la norma concretamente applicabile al caso in esame [nota 4].

Il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini

Se, come Amartya Sen, riteniamo che gli uomini nascano diversi per sesso, razza, classe sociale e che sia compito della società renderli uguali, dobbiamo concludere che nel caso della legge Stanca lo Stato italiano ha solo parzialmente attuato quest'onere. Lo scarto rispetto alla dichiarata volontà di dare attuazione, senza distinzioni, al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini (art. 1, comma 2) è infatti troppo ampio per essere ignorato. Come tale, esso si traduce in un profilo di omissione incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. laddove l’art. 4 della legge Stanca omette di fare menzione a quei siti internet che, realizzati in assenza di contratto, egualmente non rispettino i requisiti di accessibilità, creando così una ingiustificabile violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini.

Legge Stanca e Codice dell’amministrazione digitale

Potrebbe tuttavia non configurarsi la paventata ipotesi di incostituzionalità qualora sia rinvenibile all’interno dell’ordinamento una norma che esplicitamente comunque disciplini tali situazioni. La lacuna normativa della Legge Stanca sembrerebbe colmata dal Codice dell’amministrazione digitale che all’art. 53 (caratteristiche dei siti) dispone in via generale l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni centrali di realizzare siti istituzionali su reti telematiche che rispettino i principi di usabilità, reperibilità, accessibilità anche da parte delle persone disabili [nota 5]. Tale norma:

Infatti, mentre la legge Stanca detta sanzioni civilistiche, amministrative e disciplinari per l'ipotesi di siti realizzati tramite contratto, è assente una disposizione analoga all'interno del Codice dell’amministrazione digitale. Né, pare banale ricordarlo, è possibile immaginare una trasferimento tout court del regime sanzionatorio dettato dalla legge Stanca al più ampio ambito di riferimento del Codice, operando per le sanzioni amministrative il principio di legalità ed il divieto di interpretazione analogica [nota 6].

Stato dell'arte dell'(in)accessibilità in italia

Se l'art. 53 del Codice dell'amministrazione digitale dovesse essere rilasciato senza disposizioni attuative, l’ipotesi di una lacuna normativa incostituzionale uscita ^dalla porta^ rientrerebbe ^dalla finestra^, nel senso che, pur in presenza di una norma quadro che obbliga la pubblica amministrazione all'accessibilità, continuerebbe ad essere assente una disposizione che in concreto commini una qualche sanzione nell’eventualità che un sito internet, discendente o meno da contratto, risulti oggettivamente inaccessibile o non utilizzabile da soggetti con disabilità. Il risultato è che - oggi - non possiamo far altro che:

Note al testo
Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:
Nota 6:

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