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Identificatori occulti e disciplina sulla privacy

Cookies e privacy

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Evoluzione della normativa in materia

alla luce della normativa vigente la privacy non va individuata esclusivamente  nel “diritto alla riservatezza”, come libertà negativa  di non subire intromissioni nella sfera privata - "right of a person to be free from intrusion into matters of a personal nature" secondo la Britannica -, ma deve intendersi comprensiva anche del “diritto alla protezione dei dati personali”, come libertà positiva consistente nel controllo delle proprie informazioni e dei propri dati: da qui l'applicazione ai cookies.

L'attuale normativa italiana in materia affonda le sue radici nelle direttive europee in materia. E precisamente in quel gruppo di atti costituito da:

Ne diamo conto sinteticamente di seguito, evidenziando le problematiche connesse ai così detti "identificatori occulti" (cookies).

Un primo ordine di conclusioni: obblighi e facoltà dei gestori

Questo breve excursus evolutivo sul problema degli ^identificatori occulti^ consente di formulare, sia pure con i limiti della sinteticità, due ordini di conclusioni l’una inerente appunto agli obblighi e alle facoltà dei gestori dei siti, l’altra di carattere generale. In ordine agli obblighi e alle facoltà dei gestori di siti internet, possiamo dire che questi, quando fanno uso di cookies - fermi restando gli adempimenti generali previsti dal Codice della privacy per chi tratta dati personali:

Un secondo ordine di conclusioni: diritto alla libertà personale ed esigenze connesse alle disabilità

In linea generale, infine, possiamo dire che il condizionamento della libertà del consenso in qualche modo dovuto, e quindi subordinato, alla rigidità tecnologica è ugualmente visto con diffidenza dalle autorità preposte alla tutela della riservatezza. Pare ovvio infatti il timore che si diffondano situazioni di soggezione della libertà della persona agli strumenti elettronici: né si deve dimenticare che nel nostro ordinamento nazionale la tutela della riservatezza della vita privata trova la sua ragion d’essere nel diritto fondamentale costituzionalmente garantito della libertà personale (art. 13 Cost.); pertanto ogni volta che sussiste il rischio di interferire nella sfera privata di un individuo diventa necessario adottare tutte le misure idonee a garantire il rispetto del diritto (di rango costituzionale) di questo, anche a scapito delle esigenze connesse ad eventuali disabilità.Inizio articolo

Note al testo
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