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Legge Stanca: la sanzione della nullità dei contratti [versione divulgativa]

Indice

Di cosa parla questo articolo

La legge Stanca sull'accessibilità dei siti internet (l. 9.1.2004 n. 4) non impone alle Pubbliche Amministrazioni di rendere accessibili i siti che attualmente non lo sono. Diversamente, essa stabilisce che i contratti che abbiano per oggetto siti esistenti o siti nuovi debbano prevedere il rispetto delle linee guida di cui all’art. 11: al fine di garantire questo obiettivo, la legge punisce con la nullità la stipulazione dei contratti stipulati in violazione di questo obbligo. Tutto ciò espone il legislatore al rischio di conseguire una solo parziale realizzazione della dichiarata finalità di attuazione dell’art. 3 della Costituzione.

Linguaggi tecnici e accessibilità

Questo articolo rappresenta la versione divulgativa - con qualche aggiunta - dell’articolo "Legge Stanca: la sanzione della nullità dei contratti" pubblicato il 14 dicembre 2004, il cui linguaggio giuridico può costituire motivo di incomprensione - e quindi discriminazione - per chi non tratta professionalmente temi giuridici [nota 1]. Per lo stesso motivo prego i lettori professionali di valutare il testo che segue per quello che è, ossia una semplice divulgazione delle riflessioni giuridiche contenute nell’articolo originale, senza alcuna pretesa di esaustività ma con l’obiettivo di consentirne la lettura ad un pubblico il più vasto possibile. Il testo originale è di questo articolo è disponibile qui:

Gli obblighi imposti dalla legge Stanca

L’art. 4 della legge Stanca impone alle Pubbliche Amministrazioni e agli altri soggetti elencati all'art. 3, di ritenere il rispetto dei requisiti tecnici in materia di accessibilità motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione in sede di valutazione delle offerte per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. L’art. 4 impone altresì ai medesimi soggetti:

La violazione di entrambe le disposizioni è punita con la nullità del contratto: il che a significare che essa ne comporta l’inesistenza giuridica.

Domande e risposte

La scelta di non emanare una disposizione che preveda in positivo l’obbligo della accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di siti esistenti, nuovi o parzialmente innovati, ha risvolti pratici molto importanti. Leggendo gli interrogativi che si sono affacciati in questi giorni nelle liste che si occupano di accessibilità, possiamo provare ad affacciare altrettante risposte:

  1. anche i contratti che siano stati stipulati senza prevedere espressamente il rispetto dei requisiti di accessibilità ma che hanno avuto come esito siti pienamente accessibili, sono nulli? La risposta è sì perché la legge ha voluto colpire non il dato sostanziale, ossia il mancato rispetto dei requisiti, ma il dato formale, ossia l'assenza di una previsione espressamente contenuta nel contratto;

  2. i siti esistenti sulla base di contratti di cui non si prevede al momento il rinnovo, la modifica o la sostituzione, debbono essere resi accessibili? La risposta è no perché la legge non lo prevede;

  3. nel caso di adeguamento dei contratti esistenti è necessaria la stipula di una apposita integrazione o il contratto si adegua da sé per effetto della legge? Giusta la prima. La legge non specifica cosa si intenda con l'espressione "sono adeguati", se cioè sia necessaria un'attività contrattuale o il contenuto del contratto sia integrato di diritto: ma se il legislatore avesse inteso optare per l’integrazione automatica non si vede per quale motivo abbia ritenuto necessario specificare che il mancato adeguamento del contratto è sanzionato con la nullità dello stesso;

  4. all’integrazione di un contratto esistente al fine di rendere accessibile un sito deve corrispondere un costo per la Pubblica Amministrazione? La risposta è sì. I rapporti economici tra le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori sono indipendenti del fatto che le prime siano tenute a procedere alla realizzazione o modifica dei loro siti internet “con le normali dotazioni finanziarie di cui esse già dispongono” (Relazione di accompagnamento al Disegno di legge Governativo n. 3978, sub art. 4);

  5. la legge si applica ad un contratto per la fornitura di un cms finalizzato alla realizzazione del sito realizzato poi da operatori interni all'Amministrazione? La risposta è sì soltanto se l'espressione "per la realizzazione e la modifica di siti" deve intendersi comprensiva degli ambienti che permettono la realizzazione dei siti stessi.

E ancora:

  1. il sito di una Pubblica Amministrazione che venga realizzato dalla stessa amministrazione, senza quindi un contratto, deve obbligatoriamente essere accessibile? La risposta è no, perché la legge regola solo l’ipotesi contrattuale;

  2. che succede nel caso in cui, stipulato un contratto con tutti crismi, il sito non sia accessibile? Spetta all’Amministrazione scegliere se richiedere l’adempimento del contratto - e quindi il rispetto delle linee guida - o la sua risoluzione;

  3. ed infine, in caso di gara per la realizzazione di un sito, è legittima l'offerta che non preveda il rispetto delle linee guida, ove l'amministrazione non abbia avuto l'accortezza di specificarlo? La risposta è sì perché la legge si limita a qualificare i requisiti – meglio, il rispetto dei requisiti - di accessibilità come motivo "di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta”, ma non li qualifica elementi in assenza dei quali l'offerta non è valida. Sarà il successivo contratto ad essere eventualmente affetto dalla sanzione della nullità.

Legge  Stanca e dettato costituzionale

Come ho detto in apertura, la legge Stanca sull'accessibilità dei siti internet non impone alle Pubbliche Amministrazioni di rendere accessibili i siti che attualmente non lo sono, né - a ben vedere - contiene alcuna norma secondo la quale i siti debbano essere di per sé accessibili. Diversamente, per una scelta ben precisa, lo Stato ha voluto che i contratti relativi a siti esistenti o da realizzare contengano la previsione del rispetto delle linee guida in materia di accessibilità.

La scelta di appuntare l’attenzione sul dato contrattuale lascia aperte le porte non soltanto ai dubbi che abbiamo elencato, ma soprattutto espone l'impianto normativo al rischio di conseguire una solo parziale realizzazione della dichiarata finalità di attuazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale, che - lo ricordo - stabilisce la pari dignità dei cittadini e l'obbligo da parte dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Personalmente, infine, resto convinto che uno Stato adulto debba ricercare la collocazione delle eccellenze nel settore pubblico, non in quello privato: questo è quello che avviene, ad esempio, in Francia. La scelta di appuntarsi sul particolare del ^contratto^ può invece trasmettere la pericolosa impressione di una generale sfiducia dello Stato nei propri mezzi e, soprattutto, nei propri uomini: con buona pace di questi ultimi.

Legge Stanca e Codice dell'amministrazione digitale

Abbiamo visto che la legge non obbliga di per sé le pubbliche amministrazioni a rendere i siti web accessibili. Potrebbe succedere perciò che dei siti pubblici rimangano inaccessibili, penalizzando ingiustamente una parte dei loro potenziali fruitori. Ecco dunque il rischio che la legge realizzi solo in modo incompleto le finalità dichiarate dall'art. 3 della Costituzione.

Di questa incongruenza si deve essere reso conto lo stesso legislatore se nel recente Codice dell'amministrazione digitale [nota 2], approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 novembre 2004, ha previsto senza mezzi termini l'accessibilità e l'usabilità dei siti delle pubbliche amministrazioni centrali, nell'ottica di coinvolgere in questo processo regioni e enti locali. La disposizione ha il sapore di norma quadro, per la quale saranno necessari appositi decreti attuativi. Ma questa è un'altra storia.Inizio articolo

Note al testo
Nota 1:
Nota 2:

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